The European Court of Justice delivers its decision on the exceptional circumstances of a technical problem

LA CORTE DI GIUSTIZIA SI PRONUNCIA ANCORA SULLA CIRCOSTANZA ECCEZIONALE DEL PROBLEMA TECNICO
(Causa C257/14 Corina van der Lans c/ KLM)

Il giorno 17 settembre la Corte di giustizia si è pronunciata su una questione concernente l’interpretazione della nozione di circostanza eccezionale prevista dall’art.5 paragrafo 3 del regolamento n.261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91.

La controversia sottoposta ai giudici di Lussemburgo riguarda la richiesta di compensazione pecuniaria da parte della sig.ra Van der Lans nei confronti della compagnia KLM che giungeva a destinazione con un ritardo di 29 ore con il volo Quito – Amsterdam del giorno 13 agosto 2009.

Il ritardo si verificava all’aeroporto di Guayaquil (Ecuador), da dove l’aeromobile  sarebbe dovuto partire per fare scalo a Quito e proseguire per Amsterdam, per un guasto rilevato durante la procedura di push back. In questa fase, nella quale il velivolo veniva spinto indietro, uno dei due motori non si accendeva a causa di due pezzi difettosi, la pompa del carburante e l’unità idromeccanica, che non erano disponibili presso lo scalo di Guayaquil ma in quello di Amsterdam da dove giungevano il giorno seguente.

La KLM sosteneva che i due pezzi difettosi non avevano superato la vita media e che, sebbene non fossero stati oggetto dell’ispezione pre-volo, erano stati controllati durante l’ultima «ispezione A», effettuata circa un mese prima del volo stesso. Pertanto si opponeva alla richiesta di compensazione di 600 euro avanzata dalla passeggera, invocando l’art.5 del regolamento n.261/04 che esonera il vettore dal pagamento della stessa in presenza di circostanze eccezionali “che non si sarebbero comunque potute evitare anche se fossero state adottate tutte le misure del caso”.

Per questo motivo il giudice olandese sospendeva il giudizio, sollevando dieci questioni che la Corte di giustizia ha riformulato riconducendole a due, al punto 33 della sentenza  : “se l’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento n. 261/2004 debba essere interpretato nel senso che un problema tecnico come quello di cui trattasi nel procedimento principale, che sia sorto improvvisamente, non sia imputabile a una carenza di manutenzione e neppure sia emerso nel corso di un regolare controllo, rientri nella nozione di «circostanze eccezionali» ai sensi di detta disposizione e, in caso affermativo, quali siano le ragionevoli misure che il vettore aereo deve adottare per farvi fronte.”

Tuttavia, prima di affrontare tale questione, i giudici di Lussemburgo si sono pronunciati sulla pregiudiziale di ricevibilità del ricorso, sollevata dal governo francese, il quale sosteneva l’inapplicabilità del regolamento n.261/04, dal momento che la sig.ra Van der Lans già avrebbe beneficiato della compensazione pecuniaria prevista dal diritto ecuadoriano.

La Corte di giustizia ha richiamato l’art.3 del suddetto regolamento che condiziona l’ambito di applicabilità al fatto che il vettore, che opera il volo in partenza da un Paese terzo a destinazione di uno Stato membro, sia un vettore dell’Unione europea e che i passeggeri interessati non abbiano beneficiato della compensazione nel Paese terzo.

Il carattere unionale del vettore KLM non dà adito a dubbi mentre, a causa della divergente versione linguistica del citato articolo, si pone la questione se l’inapplicabilità del regolamento operi quando il passeggero abbia effettivamente ricevuto la compensazione (come emergerebbe dalle versioni ceca, tedesca, inglese, italiana e neerlandese) o quando vanti il diritto alla stessa, indipendentemente dal fatto che gli sia stata corrisposta ( come risulterebbe dalle versioni spagnola, francese e rumena).

La Corte ha risolto tali divergenze, interpretando le disposizioni dell’art.3 in funzione delle finalità del regolamento n.261/04, quelle di garantire un elevato livello di protezione dei passeggeri. Pertanto il diritto alla compensazione pecuniaria, sancito da detto regolamento, non può essere escluso dalla semplice possibilità di ricevere la compensazione pecuniaria da parte di un Paese terzo, a meno che quest’ultima non presenti le stesse finalità, condizioni di applicazione e modalità di attuazione previste dal regolamento n.261/04. La verifica di tali caratteristiche, nel caso di specie, è stata demandata dalla Corte, priva della documentazione necessaria, al giudice del rinvio.

Dopo aver respinto la pregiudiziale di ricevibilità, il giudice europeo si è soffermato sul merito della controversia che ha per oggetto la questione delle circostanze eccezionali.

La nozione di circostanze eccezionali non rientra tra quelle definite all’art.2 del regolamento n.261/04, né è presente nell’articolato.

Nel dodicesimo considerando di tale regolamento è stabilito, in tema di cancellazione del volo, che “i vettori aerei dovrebbero offrire una compensazione pecuniaria ai passeggeri, salvo qualora la cancellazione sia dovuta a circostanze eccezionali che non si sarebbero comunque potute evitare anche se fossero state adottate tutte le misure del caso.”

 Successivamente al quattordicesimo considerando, il legislatore fornisce un elenco non esaustivo di tali circostanze che ricorrono “in caso di instabilità politica, condizioni meteorologiche incompatibili con l’effettuazione del volo in questione, rischi per la sicurezza, improvvise carenze del volo sotto il profilo della sicurezza e scioperi che si ripercuotono sull’attività di un vettore aereo operativo”.

 Il problema tecnico può essere annoverato tra le improvvise carenze del volo e, nell’ambito di un trasporto come quello  aereo caratterizzato da una discreta sofisticatezza tecnologica, è abbastanza ricorrente, tanto è vero che la Corte di giustizia è già intervenuta sull’argomento nella causa C549/07 Wallentin- Hermann, decisa con sentenza del 22 dicembre 2008  nella quale ha stabilito che: “un problema tecnico occorso ad un aeromobile non è considerato una circostanza eccezionale, a meno che non si tratti di un vizio di fabbricazione nascosto o derivi da atti di sabotaggio o di terrorismo, casi che non sono inerenti al normale esercizio dell’attività del vettore e dallo stesso non controllabili”.

La controversia aveva per oggetto la cancellazione del volo dovuta ad un complesso guasto al motore, con conseguenze sulla turbina.

Dopo poco meno di un anno i giudici di Lussemburgo, nella nota sentenza Sturgeon del 19 novembre 2009 (cause riunite C 402-437/07 ), hanno esteso il suddetto principio  anche alla fattispecie del ritardo, in quanto il regolamento n.261/04 all’art.5 contempla il diritto alla compensazione e l’esonero del vettore dal pagamento della stessa per il verificarsi di circostanze eccezionali nelle sole ipotesi di cancellazione del volo. La Corte, invocando anche in questo caso l’obiettivo fondamentale del suddetto regolamento, quello di garantire un elevato livello di protezione dei passeggeri,  e richiamando il principio della parità di trattamento, ha equiparato i passeggeri dei voli cancellati a quelli dei voli che subiscono un ritardo pari o superiore alle tre ore.

In questa cornice giurisprudenziale, il supremo giudice europeo ha ritenuto che il problema tecnico invocato dalla KLM, nella causa in esame, riguarda solo l’aeromobile che ha effettuato il volo e non gli altri apparecchi della flotta e che nessun pezzo di un aeromobile è inalterabile, ciò esclude il vizio occulto di fabbricazione e conferma la controllabilità dell’evento da parte del vettore.

Inoltre i giudici di Lussemburgo hanno richiamato, oltre al citato obiettivo del regolamento n.261/04 quello di garantire un elevato livello di protezione per i passeggeri, l’interpretazione restrittiva delle disposizioni che costituiscono una deroga a norme dirette a tutelare i consumatori. Sulla base di tali principi, pur confermando l’orientamento espresso nella causa Wallentin- Hermann, la Corte si è spinta oltre, affermando al punto 45 della sentenza in esame che, anche nel caso in cui sussista la colpa del fabbricante per determinati pezzi difettosi, il vettore aereo non può esimersi dal corrispondere la compensazione pecuniaria. Ciò non compromette il diritto del vettore stesso di chiedere il risarcimento al fabbricante, responsabile del danno causato al passeggero, come previsto dall’art.13 del regolamento n.261/04.

Ovviamente il supremo giudice europeo, ritenendo insussistente la circostanza eccezionale, non ha risposto alla seconda questione relativa “alle misure ragionevoli che il vettore aereo dovrebbe adottare per far fronte alla stessa.”

In conclusione, la Corte di giustizia ha interpretato l’art.5 del regolamento n.261/04 nel senso che un problema tecnico come quello descritto nel giudizio in esame, sorto improvvisamente, non imputabile a carenza di manutenzione, né emerso nel corso di un regolare controllo, non rientra nella nozione di circostanze eccezionali.

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*Author – Roberta Capri

Funzionario della Direzione generale per gli aeroporti e il trasporto aereo del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, esperta dell’Autorità di regolazione dei Trasporti (ART), autrice del libro “ Trasporto aereo – Sicurezza e diritti del passeggero”.

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